SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI


Art. 1
(Definizione)


1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona
che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti;


Art. 2
(Principi)


1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d’ora in poi
Consigliera/Consigliere, e è garantito l’impegno delle aziende a sostenere ogni
componente del personale che si avvalga dell’intervento della Consigliera/del Consigliere
o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) è garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire preliminarmente, d’intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice, il ruolo,
l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da
designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in
possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a
ricoprire l’incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
165 del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un’apposita tipologia di infrazione relativamente all’ipotesi di persecuzione o vendetta nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l’amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)


1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione
di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che
il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce
con lo svolgimento del lavoro.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza
che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all’intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale
della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l’Amministrazione,
nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga
opportuno, d’intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di
molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l’inviolabilità della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l’Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di
uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.

Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)


1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie
sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L’amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere
la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto
di lavoro.
3. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare
l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali.
A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del
presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l’adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.