Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Vigente al: 4–6–2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualita’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealta’, imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre
2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di
estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la
valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilita’
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da
parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del
fatto che la finalita’ della norma e’ quella di far emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu’ previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato
“Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta’,
imparzialita’ e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e’
disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel
presente codice costituiscono principi di comportamento per le
restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita’
politiche, nonche’ nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro
enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.
Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di
buon andamento e imparzialita’ dell’azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei
poteri di cui e’ titolare.
2. Il dipendente rispetta altresi’ i principi di integrita‘,
correttezza, buona fede, proporzionalita’, obiettivita’, trasparenza,
equita’ e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialita’, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita’ di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione
amministrativa alla massima economicita’, efficienza ed efficacia. La
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attivita’ amministrative deve seguire una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualita’ dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il
dipendente assicura la piena parita’ di trattamento a parita’ di
condizioni, astenendosi, altresi’, da azioni arbitrarie che abbiano
effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita’, origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilita’, condizioni sociali o di salute, eta’ e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita’ e
collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei
dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 4
Regali, compensi e altre utilita’
1. Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per se’ o per altri,
regali o altre utilita’.
2. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, regali o altre
utilita’, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,
il dipendente non chiede, per se’ o per altri, regali o altre
utilita’, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attivita’ inerenti
all’ufficio, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attivita’ o potesta’ proprie
dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, da un proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’,
salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’ a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita’ comunque ricevuti fuori dai casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita’ di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della
possibilita’ di riceverli, in relazione alle caratteristiche
dell’ente e alla tipologia delle mansioni.
Personale scolastico