Art-55-55 sexies-Dlgs-165-aggiornato

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità


1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni
del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria,
fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi
entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima
dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può
essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale
si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla
data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito  negativo.
Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la
conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli
articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19,
comma 3.


Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare


1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione,
individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al
rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è
prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti
dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e
convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di
depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una
sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo
quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti
di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione
cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via
telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare,
è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per
le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra
l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal
dipendente o dal suo procuratore.

6. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica
dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In caso di
trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari
che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare
dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto
e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il
dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del
procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare
successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare
immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i
procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di
ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche
all’amministrazione di provenienza del dipendente.

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare
dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque
qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori
rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a
55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la
decadenza dall’azione disciplinare nè l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione
disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque
compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la  conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è
di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le
disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni
per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare
complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non
dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento
disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi,
sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta
in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del
dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio
penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto,
mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza,
da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell’istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis
con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei
seguenti casi:
 
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un
anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa
della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in
essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro
dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la
condotta fraudolenta.

2. (abrogato)

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le
condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-
bis a 3-quinquies.

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze,
determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno
alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di
preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4,
con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i
suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza
dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla
contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di
cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un
preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il
dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo
non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo
una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione
disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto
di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo
55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento
disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per
danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di
responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni
successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla
valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e
comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento,
oltre interessi e spese di giustizia.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da
parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento
della sussistenza di eventuali reati.

Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,
è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater,
comma 3-quater.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta,
per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né
oggettivamente documentati.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale,
nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario
assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza.

Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e
limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente
responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i
presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità,
il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis,
comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione
della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento
prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta,
per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini
della responsabilità di cui all’articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua
preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da
soggetti responsabili dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità
nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai
principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.